la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La regione riconosce quali organismi di particolare interesse artistico e cultura per la rilevanza delle loro attivita' teatrali l'Ente autonomo Teatro alla Scala di Milano, l'ente autonomo Piccolo Teatro della Citta' di Milano ed il Centro teatrale Bresciano e interviene al sostegno finanziario degli stessi con un contributo regionale. 2. A tal fine la giunta regionale e' autorizzata a stipulare apposite convenzione con gli enti di cui al precedente comma allo scopo di favorire l'elevata qualificazione dei programmi delle attivita' teatrali, promuoverne lo sviluppo e diffonderne la conoscenza sul territorio nonche' facilitare l'accesso alle iniziative teatrali svolte dagli stessi enti attraverso anche la progettazione e la organizzazione di una rete informativa. 3. La giunta regionale tresmette copia di tali convenzioni una volta sottoscritte, al consiglio regionale.