la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  regione riconosce quali organismi di particolare interesse
artistico e cultura per la rilevanza delle  loro  attivita'  teatrali
l'Ente  autonomo Teatro alla Scala di Milano, l'ente autonomo Piccolo
Teatro della Citta' di Milano  ed  il  Centro  teatrale  Bresciano  e
interviene  al  sostegno  finanziario  degli stessi con un contributo
regionale.
   2. A tal fine la  giunta  regionale  e'  autorizzata  a  stipulare
apposite  convenzione  con  gli  enti di cui al precedente comma allo
scopo  di  favorire  l'elevata  qualificazione  dei  programmi  delle
attivita'   teatrali,   promuoverne  lo  sviluppo  e  diffonderne  la
conoscenza   sul   territorio   nonche'   facilitare  l'accesso  alle
iniziative teatrali svolte dagli  stessi  enti  attraverso  anche  la
progettazione e la organizzazione di una rete informativa.
   3.  La  giunta  regionale  tresmette copia di tali convenzioni una
volta sottoscritte, al consiglio regionale.