la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  giunta regionale e' autorizzata ad assegnare agli Istituti
autonomi case popolari (IACP) della Lombardia fondi per le  finalita'
connesse  al  risanamento  e  manutenzione  di  immobili  di edilizia
residenziale pubblica gestiti dagli istituti stessi.
   2. I fondi di  cui  al  precedente  primo  comma  dovranno  essere
prevalentemente  destinati alla realizzazione di opere finalizzate al
contenimento    energetico,    all'abbattimento    delle     barriere
architettoniche  ed  alla  dotazione di ascensori agli stabili che ne
siano privi.