la seguente legge: Art. 1. 1. La giunta regionale e' autorizzata ad assegnare agli Istituti autonomi case popolari (IACP) della Lombardia fondi per le finalita' connesse al risanamento e manutenzione di immobili di edilizia residenziale pubblica gestiti dagli istituti stessi. 2. I fondi di cui al precedente primo comma dovranno essere prevalentemente destinati alla realizzazione di opere finalizzate al contenimento energetico, all'abbattimento delle barriere architettoniche ed alla dotazione di ascensori agli stabili che ne siano privi.