la seguente legge: Art. 1. 1. Per contribuire al superamento delle difficolta' inerenti al finanziamento dei piani di sviluppo socio economico, per l'esercizio 1991 e' attribuito alle Comunita' Montane un contributo straordinario nella misura di complessivi 2.000 milioni. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito tra le comunita' Montane per il 50% in funzione della loro estensione territoriale e per il 50% in funzione della popolazione residente.