la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per  contribuire  al superamento delle difficolta' inerenti al
finanziamento dei piani di sviluppo socio economico, per  l'esercizio
1991 e' attribuito alle Comunita' Montane un contributo straordinario
nella misura di complessivi 2.000 milioni.
   2.  Il  contributo di cui al comma 1 e' ripartito tra le comunita'
Montane per il 50% in funzione della loro estensione  territoriale  e
per il 50% in funzione della popolazione residente.