la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
   1. In attuazione dell'art. 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la
presente  legge  regola  l'organizzazione  ed  il  funzionamento  del
Comitato regionale per i servizi radiotelevisi.