(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 55 straord. del 13 dicembre 1991) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La tutela della fauna selvatica e l'esercizio della caccia nella provincia di Trento sono disciplinati dalla presente legge e dalle altre disposizioni normative da essa richiamate. 2. La Provincia autonoma di Trento tutela la fauna quale patrimonio indisponibile dello Stato nell'interesse della comunita' e disciplina l'attivita' venatoria al fine di mantenere e migliorare l'equilibrio dell'ambiente. 3. La tutela del patrimonio faunistico e' volta alla conservazione ed al miglioramento della fauna selvatica, in armonia con le risorse ambientali e con le esigenze dell'economia agricola e forestale.