(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
  regione Trentino-Alto Adige n. 55 straord. del 13 dicembre 1991)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La tutela della fauna  selvatica  e  l'esercizio  della  caccia
nella  provincia  di  Trento sono disciplinati dalla presente legge e
dalle altre disposizioni normative da essa richiamate.
   2.  La  Provincia  autonoma  di  Trento  tutela  la  fauna   quale
patrimonio indisponibile dello Stato nell'interesse della comunita' e
disciplina  l'attivita'  venatoria  al fine di mantenere e migliorare
l'equilibrio dell'ambiente.
   3. La tutela del patrimonio faunistico e' volta alla conservazione
ed al miglioramento della fauna selvatica, in armonia con le  risorse
ambientali e con le esigenze dell'economia agricola e forestale.