la seguente legge: Art. 1. Controllo sugli atti degli enti locali 1. La Regione esercita, nell'ambito del proprio territorio, il controllo di legittimita' sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali ai sensi del comma 1 dell'art. 130 della Costituzione. 2. L'Organo regionale conforma i metodi della sua attivita' alle norme della Costituzione e dello Statuto che garantiscono e promuovono l'autonomia degli Enti locali.