la seguente legge:
 
                               Art. 1.
               Controllo sugli atti degli enti locali
 
   1.  La  Regione  esercita,  nell'ambito del proprio territorio, il
controllo di legittimita' sugli atti delle  Province,  dei  Comuni  e
degli  altri  Enti  locali  ai  sensi del comma 1 dell'art. 130 della
Costituzione.
   2. L'Organo regionale conforma i metodi della sua  attivita'  alle
norme   della   Costituzione  e  dello  Statuto  che  garantiscono  e
promuovono l'autonomia degli Enti locali.