la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Alla  fine  del  comma  7 dell'art. 5 della legge regionale 20
marzo  1989,  n.  7,  e'  aggiunto   il   seguente   periodo:   "Tale
maggiorazione  non  subisce  la  decurtazione  prevista  al  comma  2
dell'art. 11.".