la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  All'art.  8 della legge regionale n. 44 del 1984, primo comma,
secondo alinea, dopo le parole "del presidente della giunta" e  prima
delle  parole  "e  degli  assessori",  e'  aggiunta la locuzione "del
vicepresidente della giunta".