la seguente legge: Art. 1. Integrazioni all'art. 24 della legge regionale n. 1 del 1980 1. Al primo comma dell'art. 24 della legge regionale n. 1 del 1980 e' aggiunta la seguente lettera: " h) servizio per le tossicodipendenze (SERT)". 2. All'art. 24 della legge regionale n. 1 del 1980 e' aggiunto, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il seguente comma: "Con riferimento alle particolari condizioni socio-economiche o geomorfologiche del territorio, le unita' sanitarie locali, d'intesa fra di loro, possono stabilire che le funzioni del servizio per le tossicodipendenze siano gestite da una unita' sanitaria locale per conto di tutte le altre.".