la seguente legge:
 
                               Art. 1.
    Integrazioni all'art. 24 della legge regionale n. 1 del 1980
 
   1. Al primo comma dell'art. 24 della legge regionale n. 1 del 1980
e' aggiunta la seguente lettera:
    " h) servizio per le tossicodipendenze (SERT)".
   2. All'art. 24 della legge regionale n. 1 del 1980 e' aggiunto, ai
sensi  dell'art.  113, comma 3, del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  il  seguente
comma:
   "Con  riferimento  alle  particolari condizioni socio-economiche o
geomorfologiche del territorio, le unita' sanitarie locali,  d'intesa
fra  di  loro,  possono stabilire che le funzioni del servizio per le
tossicodipendenze siano gestite da una unita'  sanitaria  locale  per
conto di tutte le altre.".