la seguente legge:
 
                               Art. 1.
             Condizioni per l'applicazione del beneficio
 
   1. Dopo il secondo comma dell'art. 40  della  legge  regionale  1›
dicembre 1979, n. 45, e' aggiunto il seguente:
   "L'acconto  di cui al secondo comma puo' essere elevato al 90% del
contributo concesso per  le  aziende  o  imprese  che  abbiano  fatto
ricorso,  nel  trimestre immediatamente precedente alla presentazione
della  domanda,  all'anticipazione  di  tesoreria  o   che   comunque
espongano,  nel  medesimo  trimestre,  una  posizione  debitoria  con
istituti di credito".