la seguente legge: Art. 1. Condizioni per l'applicazione del beneficio 1. Dopo il secondo comma dell'art. 40 della legge regionale 1 dicembre 1979, n. 45, e' aggiunto il seguente: "L'acconto di cui al secondo comma puo' essere elevato al 90% del contributo concesso per le aziende o imprese che abbiano fatto ricorso, nel trimestre immediatamente precedente alla presentazione della domanda, all'anticipazione di tesoreria o che comunque espongano, nel medesimo trimestre, una posizione debitoria con istituti di credito".