la seguente legge: Art. 1. 1. Nelle province nelle quali non risultino costituiti i consorzi provinciali apistici di cui al regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2079, le disposizioni della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, concernenti i consorzi apistici, si applicano, con effetto dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, alle associazioni tra apicoltori. Le associazioni, comunque denominate, devono risultare regolarmente costituite alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 16/88 e comprendere la maggioranza degli alveari a favo mobile della provincia ove hanno sede. 2. La giunta regionale con propria deliberazione provvedera' alla individuazione di dette associazioni.