la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Nelle province nelle quali non risultino costituiti i  consorzi
provinciali  apistici  di cui al regio decreto-legge 23 ottobre 1925,
n. 2079, le disposizioni della legge regionale 29 marzo 1988, n.  16,
concernenti i consorzi apistici, si applicano, con effetto dalla data
di   entrata   in   vigore   della  medesima  legge  regionale,  alle
associazioni tra apicoltori. Le  associazioni,  comunque  denominate,
devono  risultare  regolarmente  costituite  alla  data di entrata in
vigore della legge regionale n. 16/88 e  comprendere  la  maggioranza
degli alveari a favo mobile della provincia ove hanno sede.
   2.  La giunta regionale con propria deliberazione provvedera' alla
individuazione di dette associazioni.