la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Al comma 3 dell'art. 70  della  legge  regionale  11  settembre
1991,  n.  48,  il  riferimento  all'art. 50 della legge regionale 18
ottobre 1990, n. 50, deve intendersi sostituito  con  il  riferimento
all'art.  150  della  medesima  legge  regionale  n. 50 del 1990, con
effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge  regionale
n. 48 del 1991.