la seguente legge: Art. 1. 1. Al comma 3 dell'art. 70 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, il riferimento all'art. 50 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, deve intendersi sostituito con il riferimento all'art. 150 della medesima legge regionale n. 50 del 1990, con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 48 del 1991.