la seguente legge: Art. 1. Finanziamenti straordinari alle comunita' montane di cui all'art. 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 (Programma 0.7.1.) 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata ad assegnare finanziamenti straordinari a favore delle comunita' montane e del consorzio dei comuni denominato comunita' collinare del Friuli, costituiti, prevalentemente, dai comuni indicati dagli articoli 1 e 20 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dall'art. 11 del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730. 2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono corrisposti per le finalita' previste dall'art. 13, primo comma, del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, per l'anno 1992, nella misura massima corrispondente all'importo erogato dallo Stato a ciascuna comunita', nell'anno 1977, ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730. 3. Per le finalita' previste dai commi 1 e 2, e' autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per l'anno 1991. 4. Il predetto onere di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 983 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di pari importo. 5. All'onere di lire 4.500 milioni di cui al comma 4 si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 "Fondo di solidarieta' per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia" dello stato di previsione precitato: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.