la seguente legge:
 
                               Art. 1.
          Finanziamenti straordinari alle comunita' montane
       di cui all'art. 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828
                         (Programma 0.7.1.)
 
   1.  L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata   ad   assegnare
finanziamenti  straordinari  a  favore  delle comunita' montane e del
consorzio dei  comuni  denominato  comunita'  collinare  del  Friuli,
costituiti,  prevalentemente,  dai comuni indicati dagli articoli 1 e
20 del  decreto  legge  13  maggio  1976,  n.  227,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dall'art. 11 del
decreto   legge   18   settembre   1976,   n.  648,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
   2. I finanziamenti di cui al  comma  1  sono  corrisposti  per  le
finalita'  previste  dall'art.  13, primo comma, del decreto legge 13
maggio 1976, n. 227, convertito con  modificazioni,  nella  legge  29
maggio   1976,   n.  336,  per  l'anno  1992,  nella  misura  massima
corrispondente  all'importo erogato dallo Stato a ciascuna comunita',
nell'anno 1977, ai sensi dell'art. 5 del decreto legge  18  settembre
1976,  n.  648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre
1976, n. 730.
   3. Per le finalita' previste dai commi 1 e 2,  e'  autorizzata  la
spesa di lire 4.500 milioni per l'anno 1991.
   4.  Il  predetto onere di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo
983 dello stato di previsione della spesa  del  bilancio  pluriennale
per  gli  anni  1991-1993  e  del  bilancio  per  l'anno 1991, il cui
stanziamento  viene   conseguentemente   elevato,   in   termini   di
competenza, di pari importo.
   5.  All'onere  di lire 4.500 milioni di cui al comma 4 si provvede
mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961  "Fondo  di
solidarieta'  per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e
la rinascita del Friuli-Venezia Giulia"  dello  stato  di  previsione
precitato:  tale  importo  corrisponde  a  parte  della quota di lire
133.315.910.290 non utilizzata al 31 dicembre 1990 e  trasferita,  ai
sensi  dell'art. 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con
decreto dell'assessore alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.