(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 14 gennaio 1992)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'art. 4 della legge regionale 28 ottobre  1980,  n.  52,  come
sostituito dall'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 62,
e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 4.
 
   Alle  segreterie  di ciascun gruppo e' assegnato personale entro i
seguenti limiti:
     a) una unita' di qualifica funzionale non superiore a quella  di
consigliere  o  equiparata  per  i  gruppi  fino  a venti consiglieri
appartenenti alla stessa forza politica  ovvero  per  ciascuna  forza
politica rappresentata nel gruppo misto o in quelli con denominazione
propria  costituiti da consiglieri appartenenti a forze politiche di-
verse;  due  unita'  per  gruppi  con  piu'  di   venti   consiglieri
appartenenti alla stessa forza politica;
     b)  una unita' di qualifica funzionale non superiore a quella di
segretario o equiparata per i gruppi con meno di  cinque  consiglieri
appartenenti  alla  stessa forza politica; due unita' per i gruppi da
cinque a dieci; tre per quelli da  undici  a  venti;  quattro  per  i
gruppi  con  oltre  venti  consiglieri appartenenti alla stessa forza
politica.
   Alle segreterie dei gruppi con oltre otto consiglieri appartenenti
alla stessa forza politica e'  assegnata,  altresi',  una  unita'  di
qualifica   funzionale  non  superiore  a  quella  di  funzionario  o
equiparata,  con  funzione  di  capo  della  segreteria,  cui  spetta
l'indennita'  e  si  applicano  le  disposizioni in materia di lavoro
straordinario previste per i segretari particolari.
   Al restante personale delle  segreterie  dei  gruppi  spettano  le
indennita' e si applicano le norme in materia di lavoro straordinario
previste  per  gli addetti di segreteria delle segreterie particolari
nonche'  le  disposizioni  adottate  per   il   funzionamento   delle
segreterie particolari.".