(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 14 gennaio 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 62, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. Alle segreterie di ciascun gruppo e' assegnato personale entro i seguenti limiti: a) una unita' di qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere o equiparata per i gruppi fino a venti consiglieri appartenenti alla stessa forza politica ovvero per ciascuna forza politica rappresentata nel gruppo misto o in quelli con denominazione propria costituiti da consiglieri appartenenti a forze politiche di- verse; due unita' per gruppi con piu' di venti consiglieri appartenenti alla stessa forza politica; b) una unita' di qualifica funzionale non superiore a quella di segretario o equiparata per i gruppi con meno di cinque consiglieri appartenenti alla stessa forza politica; due unita' per i gruppi da cinque a dieci; tre per quelli da undici a venti; quattro per i gruppi con oltre venti consiglieri appartenenti alla stessa forza politica. Alle segreterie dei gruppi con oltre otto consiglieri appartenenti alla stessa forza politica e' assegnata, altresi', una unita' di qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario o equiparata, con funzione di capo della segreteria, cui spetta l'indennita' e si applicano le disposizioni in materia di lavoro straordinario previste per i segretari particolari. Al restante personale delle segreterie dei gruppi spettano le indennita' e si applicano le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari nonche' le disposizioni adottate per il funzionamento delle segreterie particolari.".