IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
           Interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1,
            della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41
 
   1.  Ad interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1, della legge
regionale 4 settembre 1991, n. 41, si intende che la sospensione  del
termine  di  cui  al  comma  3 dello stesso articolo comporta analoga
sospensione ai fini del computo del termine di cui al comma 1  per  i
soggetti  che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 7, comma 1,
della  legge  regionale  28  agosto  1989,  n.  23,  come  modificato
dall'articolo 100 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3.