IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41 1. Ad interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41, si intende che la sospensione del termine di cui al comma 3 dello stesso articolo comporta analoga sospensione ai fini del computo del termine di cui al comma 1 per i soggetti che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23, come modificato dall'articolo 100 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3.