IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per accelerare l'adeguamento alla riforma della politica agricola comune delle strutture di produzione dell'agricoltura nei comuni compresi nell'elenco di cui alla direttiva 75/273/CEE del consiglio, del 28 aprile 1975, gli aiuti regionali agli investimenti nelle aziende agricole ivi operanti e previsti dagli articoli dal 5 al 9 del Regolamento (CEE) n. 2328/91 del consiglio, possono essere concessi anche nel caso in cui gli imprenditori agricoli, pur non essendo agricoltori a titolo principale, ricavino almeno il venticinque per cento del reddito totale dall'attivita' agricola svolta in azienda, purche' il tempo di lavoro dedicato alle attivita' esterne non superi la meta' del tempo di lavoro totale dell'imprenditore.