IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per  accelerare  l'adeguamento  alla  riforma  della  politica
agricola comune delle strutture di  produzione  dell'agricoltura  nei
comuni  compresi  nell'elenco  di  cui  alla direttiva 75/273/CEE del
consiglio, del 28 aprile 1975, gli aiuti regionali agli  investimenti
nelle  aziende  agricole ivi operanti e previsti dagli articoli dal 5
al 9 del Regolamento (CEE) n. 2328/91 del consiglio,  possono  essere
concessi  anche  nel  caso  in cui gli imprenditori agricoli, pur non
essendo  agricoltori  a  titolo  principale,   ricavino   almeno   il
venticinque  per  cento  del  reddito  totale dall'attivita' agricola
svolta in azienda, purche' il tempo di lavoro dedicato alle attivita'
esterne  non  superi  la   meta'   del   tempo   di   lavoro   totale
dell'imprenditore.