Vista la legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, concernente  "Norme
integrative  in  materia  di  diritto  allo studio" ed in particolare
l'art. 6;
   Considerato che, ai sensi  del  predetto  articolo  6,  dev'essere
emanato  apposito  regolamento  per  stabilire  ulteriori modalita' e
criteri per l'esecuzione della legge citata;
   Rilevato  che,  nella  formazione  delle  graduatorie degli aventi
diritto ai benefici, e' opportuno tener  conto,  oltre  che  dei  due
diversi raggruppamenti di scaglioni di reddito (superiore e inferiore
ai  40  milioni),  del  merito  laddove  previsto  e  dei  carichi di
famiglia, anche delle particolari situazioni di carattere  personale,
familiare, sociale ed ambientale;
   Ritenuto  che,  in considerazione del diverso onere derivante alla
famiglia dalla frequenza degli allievi ai vari livelli di scuola,  la
misura dell'assegno va diversamente graduata;
   Considerato,   inoltre,   che   e'   opportuno   che   l'ammontare
dell'assegno  stesso  venga  diversificato  anche  all'interno  delle
singole graduatorie suddivise in fasce di punteggio;
   Atteso che sull'allegato regolamento ha espresso parere favorevole
il comitato dipartimentale per i servizi sociali nella seduta dell'11
ottobre 1991;
   Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
   Su  conforme  deliberazione della giunta regionale n. 4967 dell'11
ottobre 1991;
 
                              Decreta:
 
   E'  approvato  il  Regolamento  di  cui  all'art.  6  della  legge
regionale  2 aprile 1991, n. 14: Modalita' e criteri per l'esecuzione
della legge recante "Norme integrative in  materia  di  diritto  allo
studio",   nel   testo  allegato  al  presente  decreto  quale  parte
integrante e sostanziale.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
quale regolamento della Regione.
   Il presente provvedimento verra' inviato alla Corte dei conti  per
la  registrazione  e  sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione.
    Trieste, 24 ottobre 1991
 
                              BIASUTTI
 
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 14 dicembre 1991
Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro 34, foglio 206
Regolamento di cui all'art. 6 della legge regionale 2 aprile 1991, n.
   14: Modalita' e  criteri  per  l'esecuzione  della  legge  recante
   "Norme integrative in materia di diritto allo studio".
 
                               Art. 1.
 
   1. Sono destinatari degli interventi di cui all'art. 3 della legge
regionale  2 aprile 1991, n. 14 gli studenti residenti nella Regione,
anche  cittadini  stranieri,  iscritti  a   scuole   dell'obbligo   e
secondarie   non   statali,   autorizzate,   parificate,   legalmente
riconosciute, anche situate in altre regioni, che siano autorizzate a
rilasciare titoli di studio aventi valore legale e siano in  possesso
dei requisiti previsti dall'art. 2 di detta legge.
   2.  Non  sono  ammessi alla fruizione dei benefici della legge gli
studenti  che  non  abbiano  conseguito  la  promozione  al   termine
dell'anno  scolastico  precedente  e  coloro  che  si  siano ritirati
durante quello in corso.