Vista la legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, concernente "Norme integrative in materia di diritto allo studio" ed in particolare l'art. 6; Considerato che, ai sensi del predetto articolo 6, dev'essere emanato apposito regolamento per stabilire ulteriori modalita' e criteri per l'esecuzione della legge citata; Rilevato che, nella formazione delle graduatorie degli aventi diritto ai benefici, e' opportuno tener conto, oltre che dei due diversi raggruppamenti di scaglioni di reddito (superiore e inferiore ai 40 milioni), del merito laddove previsto e dei carichi di famiglia, anche delle particolari situazioni di carattere personale, familiare, sociale ed ambientale; Ritenuto che, in considerazione del diverso onere derivante alla famiglia dalla frequenza degli allievi ai vari livelli di scuola, la misura dell'assegno va diversamente graduata; Considerato, inoltre, che e' opportuno che l'ammontare dell'assegno stesso venga diversificato anche all'interno delle singole graduatorie suddivise in fasce di punteggio; Atteso che sull'allegato regolamento ha espresso parere favorevole il comitato dipartimentale per i servizi sociali nella seduta dell'11 ottobre 1991; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 4967 dell'11 ottobre 1991; Decreta: E' approvato il Regolamento di cui all'art. 6 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14: Modalita' e criteri per l'esecuzione della legge recante "Norme integrative in materia di diritto allo studio", nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale regolamento della Regione. Il presente provvedimento verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 24 ottobre 1991 BIASUTTI Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 14 dicembre 1991 Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro 34, foglio 206 Regolamento di cui all'art. 6 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14: Modalita' e criteri per l'esecuzione della legge recante "Norme integrative in materia di diritto allo studio". Art. 1. 1. Sono destinatari degli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 gli studenti residenti nella Regione, anche cittadini stranieri, iscritti a scuole dell'obbligo e secondarie non statali, autorizzate, parificate, legalmente riconosciute, anche situate in altre regioni, che siano autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale e siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 di detta legge. 2. Non sono ammessi alla fruizione dei benefici della legge gli studenti che non abbiano conseguito la promozione al termine dell'anno scolastico precedente e coloro che si siano ritirati durante quello in corso.