la seguente legge: Articolo unico 1. A decorrere dal 2 marzo 1989, ai fini della determinazione del riequilibrio anzianita' di cui all'art. 37 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, il valore in mesi delle classi e/o scatti risultanti dal reticolo derivante dalla progressione economica della legge regionale 2 marzo 1981, n. 22 e' reso pari ad un ventiquattresimo dei relativi valori, invece che ad un dodicesimo dei valori medesimi. 2. I maggiori trattamenti attribuiti con provvedimenti esecutivi in applicazione del citato art. 37 sono dalla suddetta data conservati ad personam per essere riassorbiti, ai sensi della vigente normativa regionale, con i successivi aumenti di stipendio. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia. Bari, 8 gennaio 1992 BELLOMO