la seguente legge: Art. 1. 1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1992 e comunque non oltre il 30 aprile 1992, e' autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 1992 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'anno 1991, come approvati con la legge regionale 25 giugno 1991, n. 5 e successive modificazioni.