la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Sino  alla  data di entrata in vigore della legge regionale di
approvazione del bilancio di previsione per l'anno  1992  e  comunque
non  oltre  il 30 aprile 1992, e' autorizzato l'esercizio provvisorio
del bilancio regionale per l'anno finanziario 1992 sulla  base  degli
stati di previsione delle entrate e delle spese per l'anno 1991, come
approvati  con  la  legge regionale 25 giugno 1991, n. 5 e successive
modificazioni.