la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Piano zone interne
 
   1. E' autorizzata, nell'anno finanziario 1991,  l'ulteriore  spesa
di  L.  10.400.000.000 per incrementare il fondo per l'attuazione del
piano  di  intervento  nelle  zone  interne  a  prevalente   economia
pastorale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni (cap. 06285).
   2.  Detta  somma  e'  destinata ad integrare le disponibilita' del
titolo di spesa P/1.06 per le iniziative previste dal  paragrafo  6.6
del  piano medesimo, modificato dall'articolo 4 della legge regionale
3 febbraio 1981, n. 5 (promozione e commercializzazione dei  prodotti
agricoli).