la seguente legge: Art. 1. Piano zone interne 1. E' autorizzata, nell'anno finanziario 1991, l'ulteriore spesa di L. 10.400.000.000 per incrementare il fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni (cap. 06285). 2. Detta somma e' destinata ad integrare le disponibilita' del titolo di spesa P/1.06 per le iniziative previste dal paragrafo 6.6 del piano medesimo, modificato dall'articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 (promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli).