(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 9
                        del 15 febbraio 1992)
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            HA APPROVATO
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Le norme della presente legge si applicano a tutti gli alloggi
realizzati o recuperati da enti pubblici a totale  carico  o  con  il
concorso o il contributo dello Stato, della Regione, delle province e
dei   comuni,   per   le   finalita'  sociali  proprie  dell'edilizia
residenziale pubblica ed in atto occupati senza titolo da soggetti in
possesso dei requisiti previsti per gli assegnatari.