(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 9 del 15 febbraio 1992) L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o il contributo dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni, per le finalita' sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica ed in atto occupati senza titolo da soggetti in possesso dei requisiti previsti per gli assegnatari.