IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Viste  le  deliberazioni  della  giunta provinciale n. 4716 del 21
agosto 1991 e n. 5334 del 16 settembre 1991.
 
                              E M A N A
 
il seguente regolamento:
   Modifiche del regolamento per la disciplina  della  formazione  di
tecnici  di  laboratorio e dei terapisti della riabilitazione emanato
con decreto del Presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1978,
n. 28 e  del  regolamento  per  la  disciplina  della  formazione  di
ispettori d'igiene e dell'ambiente emanato con decreto del Presidente
della giunta provinciale 23 ottobre 1986, n. 22.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblieato nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione
Trentino-Alto   Adige.   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti,  di
osservarlo e di farlo osservare.
    Bolzano, 1 ottobre 1991
 
                             DURNWALDER
 
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Modifiche del regolamento per la disciplina della formazione di
   tecnici  di  laboratorio  e  dei  terapisti  della  riabilitazione
   emanato  con  decreto  del  Presidente della giunta provinciale 22
   dicembre 1978, n. 28 e del regolamento  per  la  disciplina  della
   formazione  di  ispettori  d'igiene  e  dell'ambiente  emanato con
   decreto del presidente della giunta provinciale 23  ottobre  1986,
   n. 22.
 
                               Art. 1.
 
   1.  Nel  testo  in lingua tedesca del decreto del Presidente della
giunta  provinciale  del  22  dicembre  1978,  n.  28,   la   dizione
"Labortechniker"  e'  sostituita  in tutti gli articoli dalla dizione
"medizinischtechnische Assistenten".
 
                               Art 2.
 
   1. Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del regolamento per  la  disciplina
della  formazione  dei  tecnici  di laboratorio e dei terapisti della
riabilitazione  emanato  con  decreto  del  Presidente  della  giunta
provinciale 22 dicembre 1978, n. 28, sono cosi sostituiti:
 
                              "Art. 5.
                         Esame di ammissione
 
   1.  Qualora  il  numero dei richiedenti sia superiore a quello dei
posti di formazione stabiliti per ciascuna  scuola,  l'ammissione  e'
subordinata  al  superamento  di  una  prova scritta ed orale, o solo
orale, su tematiche di cultura generale, attinenti preferibilmente al
settore dell'igiene e della sanita'.
   2.  L'esame  d'ammissione  e'  sostenuto   davanti   ad   apposita
commissione composta:
     a) dal direttore della scuola, con funzioni di presidente;
     b) da un docente della scuola;
     c) da un rappresentante della ripartizione competente in materia
di sanita' designato dall'assessore provinciale competente.
   3.  Sono ammessi alla frequenza della scuola i candidati utilmente
collocati in graduatoria, in base all'esito delle  prove  d'esame  ed
alla  valutazione della votazione riportata nel diploma di maturita',
secondo i criteri prefissati dalla commissione.