IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Viste le deliberazioni della giunta provinciale n. 4716 del 21 agosto 1991 e n. 5334 del 16 settembre 1991. E M A N A il seguente regolamento: Modifiche del regolamento per la disciplina della formazione di tecnici di laboratorio e dei terapisti della riabilitazione emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 28 e del regolamento per la disciplina della formazione di ispettori d'igiene e dell'ambiente emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 23 ottobre 1986, n. 22. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblieato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 1 ottobre 1991 DURNWALDER -------------------------------------------------------- Modifiche del regolamento per la disciplina della formazione di tecnici di laboratorio e dei terapisti della riabilitazione emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 28 e del regolamento per la disciplina della formazione di ispettori d'igiene e dell'ambiente emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 23 ottobre 1986, n. 22. Art. 1. 1. Nel testo in lingua tedesca del decreto del Presidente della giunta provinciale del 22 dicembre 1978, n. 28, la dizione "Labortechniker" e' sostituita in tutti gli articoli dalla dizione "medizinischtechnische Assistenten". Art 2. 1. Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del regolamento per la disciplina della formazione dei tecnici di laboratorio e dei terapisti della riabilitazione emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 28, sono cosi sostituiti: "Art. 5. Esame di ammissione 1. Qualora il numero dei richiedenti sia superiore a quello dei posti di formazione stabiliti per ciascuna scuola, l'ammissione e' subordinata al superamento di una prova scritta ed orale, o solo orale, su tematiche di cultura generale, attinenti preferibilmente al settore dell'igiene e della sanita'. 2. L'esame d'ammissione e' sostenuto davanti ad apposita commissione composta: a) dal direttore della scuola, con funzioni di presidente; b) da un docente della scuola; c) da un rappresentante della ripartizione competente in materia di sanita' designato dall'assessore provinciale competente. 3. Sono ammessi alla frequenza della scuola i candidati utilmente collocati in graduatoria, in base all'esito delle prove d'esame ed alla valutazione della votazione riportata nel diploma di maturita', secondo i criteri prefissati dalla commissione.