Viste le leggi provinciali 30 marzo 1989, n. 1 e 22 agosto 1991, n. 17; Vista la deliberazione n. 12554 di data 27 settembre 1991 avente ad oggetto "Leggi provinciali 30 marzo 1989, n. 1 e 22 agosto 1991, n. 17: Nomina dalla delegazione pubblica per la stipulazione degli accordi di cui all'art. 5- bis della legge provinciale n. 1/1989"; Vista la deliberazione n. 12962 di data 4 ottobre 1991 avente ad oggetto "Leggi provinciali 30 marzo 1989, n. 1 e 22 agosto 1991, n. 17: individuazione della delegazione sindacale legittimata alla negoziazione dell'ipotesi di accordo di cui all'art. 5- bis della legge provinciale n. 1/1989. Autorizzazione alla delegazione pubblica all'avvio delle trattative"; Vista l'ipotesi di accordo sottoscritta dalla delegazione pubblica e dalle organizaazioni sindacali in data 2 dicembre 1991; Vista la deliberazione n. 17297 di data 13 dicembre 1991 avente ad oggetto "Leggi provinciali 30 marzo 1989, n. 1 e 22 agosto 1991, n. 17: determinazione in ordine all'ipotesi di accordo di cui all'art. 5- bis della legge provinciale n. 1/1989"; Visto l'articolato tecnico allegato quale parte integrante e sostanziale alla citata deliberazione n. 17297 di data 13 dicembre 1991; Vista la legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18; EMANA Il decreto di recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale di data 2 dicembre 1991 per l'arca dirigenziale relativamente al triennio 1988-1990 ed allegato quale parte integrante e sostanziale. Trento, 16 dicembre 1991 MALOSSINI Registrato alla Corte dei conti addi' 23 dicembre 1991, registro n. 67, foglio n. 138 - Canu ------------ DECRETO DI RECEPIMENTO DELLE NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO SINDACALE DI DATA 2 DICEMBRE 1991 PER L'AREA DIRIGENZIALE RELATIVAMENTE AL TRIENNIO 1988-1990. Art. 1. Area applicazione e durata 1. Il presente decreto si applica al personale dirigenziale della Provincia Autonoma di Trento nonche' alle altrc categorie di personale previstte dall'articolo 6 della legge provinciale 22 agosto I991, n. 17. 2. Il presente decreto si riferisce al triennio 1' gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti economici decorrono dal 1' luglio 1990, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei succesivi articoli per particolari istituti contrattuali.