IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA le seguenti norme regolamentari: Art. 1. 1. I limiti di importo previsti dal regolamento per il servizio economato, demanio e patrimonio, approvato con regolamento regionale 6 aprile 1962, come modificato dai regolamenti regionali 27 febbraio 1979 e 25 febbraio 1982, n. 2, sono raddoppiati. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Aosta, 27 gennaio 1992 BONDAZ