IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
le seguenti norme regolamentari:
 
                               Art. 1.
 
   1. I limiti di importo previsti dal regolamento  per  il  servizio
economato,  demanio e patrimonio, approvato con regolamento regionale
6 aprile 1962, come modificato dai regolamenti regionali 27  febbraio
1979 e 25 febbraio 1982, n. 2, sono raddoppiati.
   Il  presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e  di
farlo osservare.
    Aosta, 27 gennaio 1992
 
                               BONDAZ