IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 9 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche 1. L'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche e' cosi' sostituito: "Art. 9. Cancellazione dall'albo 1. La Commissione provinciale per l'artigianato dispone la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane che abbiano cessato la propria attivita' ovvero abbiano perso i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo sulla base degli elementi denunciati dalle imprese interessate e sulla base dell'istruttoria e della certificazione fornita dal Comune territorialmente competente ai sensi del quarto comma, lettera a), dell'articolo 63 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. 2. La Commissione ha facolta' di disporre accertamenti d'ufficio. 3. La Commissione provvede alla cancellazione d'ufficio dall'albo con le modalita' di cui ai precedenti commi e previa audizione dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese individuali o societarie interessate che possono farsi assistere da persona o associazione di propria fiducia, specificatamente delegata. 4. La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di cessazione dell'attivita' o dalla data di adozione del relativo provvedimento negli altri casi. 5. In caso d'invalidita', o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano si applica il terzo comma dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1985, n. 443. 6. Non puo' essere cancellata d'ufficio dall'Albo l'impresa individuale o societaria che abbia superato, fino a un massimo di venti per cento e per non piu' di tre mesi nell'anno, i limiti occupazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4".