IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
         SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
             Modifica dell'art. 9 della legge regionale
           31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche
 
   1.  L'articolo  9  della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e
successive modifiche e' cosi' sostituito:
 
                              "Art. 9.
                       Cancellazione dall'albo
 
   1.  La  Commissione  provinciale  per  l'artigianato  dispone   la
cancellazione  dall'albo  delle imprese artigiane che abbiano cessato
la propria attivita' ovvero abbiano perso i requisiti  necessari  per
l'iscrizione  all'albo  sulla  base  degli  elementi denunciati dalle
imprese  interessate  e   sulla   base   dell'istruttoria   e   della
certificazione  fornita  dal  Comune  territorialmente  competente ai
sensi del quarto comma, lettera a), dell'articolo 63  del  D.P.R.  24
luglio 1977, n. 616.
   2. La Commissione ha facolta' di disporre accertamenti d'ufficio.
   3.  La Commissione provvede alla cancellazione d'ufficio dall'albo
 
con le modalita' di cui ai precedenti commi e  previa  audizione  dei
titolari  o  dei  rappresentanti  legali  delle imprese individuali o
societarie interessate che  possono  farsi  assistere  da  persona  o
associazione di propria fiducia, specificatamente delegata.
   4.  La  cancellazione dall'albo delle imprese artigiane ha effetto
dalla data di cessazione dell'attivita' o dalla data di adozione  del
relativo provvedimento negli altri casi.
   5.  In  caso d'invalidita', o di intervenuta sentenza che dichiari
l'interdizione  o  l'inabilitazione  dell'imprenditore  artigiano  si
applica  il terzo comma dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1985, n.
443.
   6.  Non  puo'  essere  cancellata  d'ufficio  dall'Albo  l'impresa
individuale  o  societaria  che  abbia superato, fino a un massimo di
venti per cento e per non  piu'  di  tre  mesi  nell'anno,  i  limiti
occupazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4".