IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. U n i f o r m i 1. La divisa degli appartenenti ai Corpi o ai Servizi di polizia locale e' costituita da un insieme organico di capi di vestiario, di oggetti di equipaggiamento e di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare, per ciascun servizio formalmente istituito, le esigenze di decoro, di funzionalita' e di identificazione. 2. Gli addetti alla polizia locale svolgono, di norma, l'attivita' di servizio in uniforme. 3. Il regolamento degli Enti puo' prevedere che il servizio sia svolto in abito civile, quando cio' sia necessario per l'espletamento dello stesso. In tal caso, il regolamento individua il soggetto competente al rilascio della relativa autorizzazione. 4. Le uniformi degli addetti alla polizia locale sono uguali in tutto il territorio regionale. 5. Sono previste le seguenti uniformi: a) per il servizio ordinario; b) per il servizio motomontato; c) per interventi straordinari; d) per i servizi d'onore e di rappresentanza. 6. Le caratteristiche generali di ciascun capo sono specificate nell'allegato A della presente legge. 7. L'uso dell'uniforme e' disciplinato dal regolamento del Corpo o del Servizio. I servizi d'onore e di rappresentanza sono disposti dal Sindaco o dall'Assessore delegato.