IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           U n i f o r m i
 
   1. La divisa degli appartenenti ai Corpi o ai Servizi  di  polizia
locale  e' costituita da un insieme organico di capi di vestiario, di
oggetti  di  equipaggiamento  e   di   accessori   aventi   specifica
denominazione  e  realizzati  in  modo  da  soddisfare,  per  ciascun
servizio  formalmente  istituito,   le   esigenze   di   decoro,   di
funzionalita' e di identificazione.
   2. Gli addetti alla polizia locale svolgono, di norma, l'attivita'
di servizio in uniforme.
   3.  Il  regolamento  degli Enti puo' prevedere che il servizio sia
svolto in abito civile, quando cio' sia necessario per l'espletamento
dello stesso. In tal  caso,  il  regolamento  individua  il  soggetto
competente al rilascio della relativa autorizzazione.
   4.  Le  uniformi  degli addetti alla polizia locale sono uguali in
tutto il territorio regionale.
   5. Sono previste le seguenti uniformi:
     a) per il servizio ordinario;
     b) per il servizio motomontato;
     c) per interventi straordinari;
     d) per i servizi d'onore e di rappresentanza.
   6. Le caratteristiche generali di ciascun  capo  sono  specificate
nell'allegato A della presente legge.
   7. L'uso dell'uniforme e' disciplinato dal regolamento del Corpo o
del Servizio. I servizi d'onore e di rappresentanza sono disposti dal
Sindaco o dall'Assessore delegato.