IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Al fine di migliorare la mobilita' e la sicurezza del sistema dei trasporti regionali e nel quadro degli obiettivi fissati dal provvedimento del Consiglio regionale 23 febbraio 1990, n. 1047, "Pi- ano regolatore dei trasporti" la Regione promuove azioni volte a: a) eliminare situazioni di puntuale pericolo o di congestione della rete stradale e a migliorare la mobilita' nei centri urbani ed extra-urbani, anche tramite la valorizzazione dell'intermodalita' del trasporto; b) sviluppare e agevolare l'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto alternativo ai mezzi motorizzati, per favorire il decongestionamento del traffico, riqualificando gli spazi urbani.