IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  Al  fine di migliorare la mobilita' e la sicurezza del sistema
dei trasporti regionali e nel  quadro  degli  obiettivi  fissati  dal
provvedimento del Consiglio regionale 23 febbraio 1990, n. 1047, "Pi-
ano regolatore dei trasporti" la Regione promuove azioni volte a:
    a)  eliminare  situazioni  di  puntuale pericolo o di congestione
della rete stradale e a migliorare la mobilita' nei centri urbani  ed
extra-urbani, anche tramite la valorizzazione dell'intermodalita' del
trasporto;
    b)  sviluppare  e agevolare l'uso della bicicletta quale mezzo di
trasporto  alternativo  ai  mezzi  motorizzati,   per   favorire   il
decongestionamento del traffico, riqualificando gli spazi urbani.