IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifica all'art. 19 della legge regioanle 10 giugno 1991, n. 12 1. Il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, non applica ai dirigenti di cui al comma 2 dello stesso articolo, nominati fra estranei all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 52 dello Statuto, i quali possono essere trattenuti in servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta'.