IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Modifica all'art. 19
             della legge regioanle 10 giugno 1991, n. 12
 
   1.  Il  comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 10 giugno 1991,
n. 12, non applica ai dirigenti  di  cui  al  comma  2  dello  stesso
articolo,  nominati  fra  estranei  all'Amministrazione regionale, ai
sensi dell'art. 52 dello Statuto, i quali possono  essere  trattenuti
in servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta'.