IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La regione del Veneto, al fine di assicurare la difesa idrogeologica e la conservazione del paesaggio e dell'ambiente nei territori ricadenti nelle Comunita' montane promuove, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, promuove la esecuzione di interventi volti alla manutenzione, allo sfalcio e alla pulitura dei prati e dei prati-pascoli nonche' a sostegno della foraggicoltura.