IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  regione  del  Veneto,  al  fine  di  assicurare  la difesa
idrogeologica e la conservazione del paesaggio  e  dell'ambiente  nei
territori  ricadenti  nelle  Comunita'  montane  promuove,  ai  sensi
dell'articolo 17 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, promuove
la esecuzione di interventi volti alla manutenzione, allo  sfalcio  e
alla  pulitura dei prati e dei prati-pascoli nonche' a sostegno della
foraggicoltura.