IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 4 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 1. L'art. 4 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17, e' cosi' sostituito: "Art. 4 - Programmi attuativi e relazioni al Consiglio regionale. 1. Sulla base degli obiettivi e delle linee guida del Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia, la Giunta regionale, in relazione ai finanziamenti disponibili, predispone e approva, sentita la competente Commissione consiliare, che si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta, i programmi annuali degli interventi da attuare. 2. Ove maturino condizioni finanziarie e giuridiche per un intervento previsto in diverse annualita', la Giunta regionale propone al Consiglio regionale, che lo approva, il "Piano pluriennale degli interventi previsti". 3. La Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare una relazione semestrale sul grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, evidenziando, in termini di costi- efficacia, l'utilizzo dei finanziamenti disponibili. 4. In sede di approvazione del Bilancio consuntivo annuale la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione illustrativa dell'utilizzo degli stanziamenti per la realizzazione degli interventi".