IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
             Modifica dell'art. 4 della legge regionale
                       27 febbraio 1990, n. 17
 
   1.  L'art.  4  della  legge  regionale 27 febbraio 1990, n. 17, e'
cosi' sostituito:
    "Art. 4 - Programmi attuativi e relazioni al Consiglio regionale.
   1. Sulla base degli obiettivi e delle linee guida del Piano per la
prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino
idrografico immediatamente sversante  nella  laguna  di  Venezia,  la
Giunta   regionale,   in   relazione  ai  finanziamenti  disponibili,
predispone e approva, sentita la competente  Commissione  consiliare,
che  si  esprime  entro  quarantacinque  giorni dal ricevimento della
proposta, i programmi annuali degli interventi da attuare.
   2.  Ove  maturino  condizioni  finanziarie  e  giuridiche  per  un
intervento  previsto  in  diverse  annualita',  la  Giunta  regionale
propone al Consiglio regionale, che lo approva, il "Piano pluriennale
degli interventi previsti".
   3.  La  Giunta  regionale  presenta  alla  competente  Commissione
consiliare una relazione semestrale sul grado di raggiungimento degli
obiettivi previsti dal Piano,  evidenziando,  in  termini  di  costi-
efficacia, l'utilizzo dei finanziamenti disponibili.
   4.  In  sede  di  approvazione  del Bilancio consuntivo annuale la
Giunta regionale presenta al  Consiglio  una  relazione  illustrativa
dell'utilizzo   degli   stanziamenti   per   la  realizzazione  degli
interventi".