IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge, dando atto che la stessa entrera' in vigore nel termine previsto dall'art. 44, comma 1, dello statuto, atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il consenso alla dichiarazione d'urgenza e alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno della sua pubblicazione, disposta dall'art. 4. Art. 1. Modifica dell'art. 177 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 1. L'art. 177 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e' cosi' sostituito: "Art. 177 - Personale responsabile di strutture presso la Presidenza del Consiglio e dei gruppi consiliari. 1. Al responsabile della segreteria particolare del Presidente del Consiglio si applica la normativa vigente per il responsabile della segreteria particolare del Presidente della Giunta regionale. 2. Al responsabile della segreteria particolare di ciascuno degli altri componenti l'ufficio di Presidenza si applica la normativa vigente per i responsabili delle segreterie particolari dei componenti la Giunta regionale. 3. Ai responsabili dei gruppi consiliari fino a 7 consiglieri e a quelli dei gruppi composti da almeno 8 consiglieri spetta, ove titolari di retribuzione inferiore e per la durata dell'incarico, il trattamento economico rispettivamente spettante al funzionario e al dirigente regionale prepostao alla direzione di Ufficio e servizio".