IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge, dando atto che la stessa entrera' in vigore nel
   termine  previsto dall'art. 44, comma 1, dello statuto, atteso che
   il Governo della Repubblica  non  ha  espresso  il  consenso  alla
   dichiarazione d'urgenza e alla conseguente entrata in vigore della
   legge il giorno della sua pubblicazione, disposta dall'art. 4.
 
                               Art. 1.
 Modifica dell'art. 177 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
 
   1. L'art. 177 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e' cosi'
sostituito:
   "Art.   177  -  Personale  responsabile  di  strutture  presso  la
Presidenza del Consiglio e dei gruppi consiliari.
   1. Al responsabile della segreteria particolare del Presidente del
Consiglio si applica la normativa vigente per il  responsabile  della
segreteria particolare del Presidente della Giunta regionale.
   2.  Al responsabile della segreteria particolare di ciascuno degli
altri componenti l'ufficio di  Presidenza  si  applica  la  normativa
vigente   per   i   responsabili  delle  segreterie  particolari  dei
componenti la Giunta regionale.
   3. Ai responsabili dei gruppi consiliari fino a 7 consiglieri e  a
quelli  dei  gruppi  composti  da  almeno  8  consiglieri spetta, ove
titolari di retribuzione inferiore e per la durata dell'incarico,  il
trattamento  economico  rispettivamente spettante al funzionario e al
dirigente regionale prepostao alla direzione di Ufficio e servizio".