la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Al personale dipendente della regione Puglia, con qualifica I e
II  dirigenziale,  che  debba essere collocato a riposo per raggiunti
limiti di eta'  e  che  non  abbia  maturato  gli  anni  di  servizio
attualmente  richiesti  per il massimo della pensione, ivi compresi i
servizi   riscattabili   e   ricongiungibili,   e'   consentito    il
trattenimento  in servizio, su esplicita richiesta degli interessati,
fino al raggiungimento del limite massimo e, comunque, non  oltre  il
70› anno di eta'.