la seguente legge: Art. 1. 1. Al personale dipendente della regione Puglia, con qualifica I e II dirigenziale, che debba essere collocato a riposo per raggiunti limiti di eta' e che non abbia maturato gli anni di servizio attualmente richiesti per il massimo della pensione, ivi compresi i servizi riscattabili e ricongiungibili, e' consentito il trattenimento in servizio, su esplicita richiesta degli interessati, fino al raggiungimento del limite massimo e, comunque, non oltre il 70 anno di eta'.