la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La   Regione  Abruzzo  riconosce  valida  l'opea  che  le  Sezioni
Provinciali della Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi per  Servizio
svolgono  nel  territorio  regionale  e  concede  in  loro  favore un
contributo per la gestione delle proprie attivit'a.