la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Finalita' e destinatari
 
   La  Regione Abruzzo, al fine di valorizzare e incrementare le piu'
prestigiose iniziative di carattere culturale, turistico, sportivo  e
ricretivo  che si svolgono nel proprio territorio, concede contributi
agli enti ed associazioni promotori delle  manifestazioni  culturali,
turistiche, sportive e ricreative.