la seguente legge: Art. 1. Finalita' e destinatari La Regione Abruzzo, al fine di valorizzare e incrementare le piu' prestigiose iniziative di carattere culturale, turistico, sportivo e ricretivo che si svolgono nel proprio territorio, concede contributi agli enti ed associazioni promotori delle manifestazioni culturali, turistiche, sportive e ricreative.