la seguente legge: Art. 1. Le somme erogate per effetto della legge regionale 25 ottobre 1989, n. 91, agli uffici per il diritto allo studio universitario, e non completamente utilizzate al 31 dicembre 1990, possono essere trasferite, ove necessario, da uno all'altro di detti uffici, mantenendo la destinazione, anche per spese eventualmente riferibili all'anno 1991. Compete alla giunta regionale di assumere i necessari, concreti provvedimenti.