la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Le somme erogate per effetto  della  legge  regionale  25  ottobre
1989,  n. 91, agli uffici per il diritto allo studio universitario, e
non completamente utilizzate al  31  dicembre  1990,  possono  essere
trasferite,  ove  necessario,  da  uno  all'altro  di  detti  uffici,
mantenendo la destinazione, anche per spese eventualmente  riferibili
all'anno 1991.
   Compete  alla  giunta  regionale di assumere i necessari, concreti
provvedimenti.