la seguente legge: Art. 1. La Regione Abruzzo e' autorizzata a prestare garanzia fidejussoria in favore della "Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi (ARPA) S.p.a." con sede in Chieti per il finanziamento, con operazioni a medio credito, di un programma di spesa per investimenti destinati alla realizzazione della sua sede in Chieti. La garanzia fedejussoria viene prestata fino all'ammontare massimo di L. 2.500.000.000 e fino al 31 dicembre 1993. Detta garanzia fidejussoria ha carattere sussidiario in relazione alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 1944 del Codice civile.