la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La Regione Abruzzo e' autorizzata a prestare garanzia fidejussoria
in  favore  della  "Autolinee  Regionali  Pubbliche  Abruzzesi (ARPA)
S.p.a." con sede in Chieti per il  finanziamento,  con  operazioni  a
medio  credito,  di  un programma di spesa per investimenti destinati
alla realizzazione della sua sede in Chieti.
   La garanzia fedejussoria viene prestata fino all'ammontare massimo
di L. 2.500.000.000 e fino al 31 dicembre 1993.
   Detta garanzia fidejussoria ha carattere sussidiario in  relazione
alle  disposizioni  contenute  nel  secondo  comma dell'art. 1944 del
Codice civile.