la seguente legge: Art. 1. La Regione, in attuazione della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, del piano paesistico e dei piani di cui all'art. 6 della legge stessa, al fine di consentire il recupero dei detrattori ambientali nelle zone a piu' alto valore paesaggistico, stanzia contributi a favore di soggetti pubblici o privati che propongono specifici progetti.