la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La Regione, in attuazione della legge regionale 12 aprile 1983, n.
18, del piano paesistico e dei piani di cui all'art.  6  della  legge
stessa,  al  fine di consentire il recupero dei detrattori ambientali
nelle zone a piu' alto valore  paesaggistico,  stanzia  contributi  a
favore  di  soggetti  pubblici  o  privati  che  propongono specifici
progetti.