la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   La  Regione,  al  fine  di  salvaguardare  le  attivita'  di pesca
danneggiate dalle avverse condizioni ambientali  del  mare  Adriatico
verificatesi  nell'anno 1990, che hanno comportato la scarsa raccolta
e commercializzazione di mitili e  molluschi  bivalvi  nonche'  danni
agli  impianti  di  allevamento  di  mitili,  attua,  per il 1990, un
sistema di provvidenze in armonia con le norme dello  Stato  e  della
Comunita'  Economica  Europea  ed  in  conformita' al piano nazionale
della pesca e dell'acquicoltura  previsto  dalla  legge  17  febbraio
1982, n. 41.