la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' La Regione, al fine di salvaguardare le attivita' di pesca danneggiate dalle avverse condizioni ambientali del mare Adriatico verificatesi nell'anno 1990, che hanno comportato la scarsa raccolta e commercializzazione di mitili e molluschi bivalvi nonche' danni agli impianti di allevamento di mitili, attua, per il 1990, un sistema di provvidenze in armonia con le norme dello Stato e della Comunita' Economica Europea ed in conformita' al piano nazionale della pesca e dell'acquicoltura previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41.