la seguente legge: Art. 1. Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 9 maggio 1990, n. 70, e' sostituito dal seguente: "L'importo di cui al precedente comma e' ripartito ed assegnato annualmente dalla Giunta regionale, nella rispettiva misura di L. 30.000.000 per ciascuna delle quattro Sezioni provinciali abruzzesi dell'Ente e di L. 10.000.000 per il Comitato regionale dell'Ente stesso". Il terzo comma del medesimo art. 1 e' soppresso. Restano ferme tutte le relative disposizioni non in contrasto con quelle della presente legge. L'efficacia delle suddette modifiche decorre dall'anno 1992.