la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il  secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 9 maggio 1990,
n. 70, e' sostituito dal seguente:
   "L'importo di cui al precedente comma e'  ripartito  ed  assegnato
annualmente  dalla  Giunta  regionale,  nella rispettiva misura di L.
30.000.000 per ciascuna delle quattro Sezioni  provinciali  abruzzesi
dell'Ente  e  di  L.  10.000.000  per il Comitato regionale dell'Ente
stesso".
   Il terzo comma del medesimo art. 1 e' soppresso.
   Restano ferme tutte le relative disposizioni non in contrasto  con
quelle della presente legge.
   L'efficacia delle suddette modifiche decorre dall'anno 1992.