la seguente legge: Art. 1. Per l'attuazione degli interventi e delle provvidenze previsti dalla legge regionale 13 novembre 1980, n. 75, e successive modifiche ed integrazioni, e' autorizzato, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 81/77, il rifinanziamento in ragione di L. 800.000.000 per ciascuno degli anni 1991 e 1992, avuto riguardo ai tempi occorrenti per la predisposizione delle autorizzazioni governative per le mostre all'estero e della relativa programmazione dell'intera attivita' pluriennale della materia.