la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Per  l'attuazione  degli  interventi  e delle provvidenze previsti
dalla legge regionale 13 novembre 1980, n. 75, e successive modifiche
ed integrazioni, e' autorizzato, ai sensi dell'art.  11  della  legge
regionale  n.  81/77, il rifinanziamento in ragione di L. 800.000.000
per ciascuno  degli  anni  1991  e  1992,  avuto  riguardo  ai  tempi
occorrenti  per  la  predisposizione delle autorizzazioni governative
per le mostre all'estero e della relativa programmazione  dell'intera
attivita' pluriennale della materia.