la seguente legge: Art. 1. Le presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni ispettive della Regione sull'attivita' delle Unita' Locali Socio-Sanitarie, delle istituzioni pubbliche e private in materia sanitaria e di assistenza e beneficenza, nonche' dei Comuni per quanto attiene all'utilizzazione dei fondi assegnati dalla Regione per attivita' socio-assistenziali.