la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Le  presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni ispettive
della Regione sull'attivita'  delle  Unita'  Locali  Socio-Sanitarie,
delle  istituzioni  pubbliche  e  private  in  materia sanitaria e di
assistenza e beneficenza,  nonche'  dei  Comuni  per  quanto  attiene
all'utilizzazione  dei  fondi  assegnati  dalla Regione per attivita'
socio-assistenziali.