(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 22
                   straord. del 23 dicembre 1991)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art. 6 della legge  regionale  n.  40  del  23  luglio  1991  e'
soppresso e sostituito dal seguente:
   Le  tessere  di  cui alla lettera a) dell'articolo precedente, per
consentire la libera circolazione su tutte le  linee  che  godono  di
contributi  di  esercizio  da parte della Regione, vengono rilasciate
dal Settore trasporti della giunta regionale in favore delle seguenti
categorie di cittadini residenti in Abruzzo:
    i ciechi con residuo visivo fino ad 1/10 di  entrambi  gli  occhi
anche ottenuto con correzioni di lenti;
    i grandi invalidi di guerra, di lavoro e di servizio;
    i  Cavalieri  di Vittorio Veneto che abbiano ottenuto il relativo
riconoscimento  ufficiale  mediante   provvedimento   formale   della
competente autorita';
    i  mutilati  e  gli  invalidi  di guerra, gli invalidi civili per
causa di guerra ed assimilati, gli inabili, invalidi del  lavoro  con
percentuale di invalidita' non inferiore all'80%;
    le  persone  affette  da cecita' totale e gli invalidi totali non
deambulanti  hanno  diritto  anche  alla  gratuita'  di  viaggio  per
l'accompagnatore;
    i sordomuti.
   Ai beneficiari di cui all'ultimo punto del comma precedente verra'
rilasciata una tessera speciale con le generalita' del titolare e con
la dicitura "valida anche per l'accompagnatore ma solo se viaggia con
il titolare".
   Non   hanno   diritto   alla  tessera  di  libera  circolazione  i
richiedenti che nell'anno precedente  a  quello  della  presentazione
della  domanda  hanno  realizzato un reddito imponibile ai fini Irpef
superiore a L. 14.000.000 (quattordici milioni).
   Il limite di reddito di cui al comma precedente non si applica per
i ciechi e per gli invalidi totali non deambulanti.