(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 22 straord. del 23 dicembre 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 6 della legge regionale n. 40 del 23 luglio 1991 e' soppresso e sostituito dal seguente: Le tessere di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, per consentire la libera circolazione su tutte le linee che godono di contributi di esercizio da parte della Regione, vengono rilasciate dal Settore trasporti della giunta regionale in favore delle seguenti categorie di cittadini residenti in Abruzzo: i ciechi con residuo visivo fino ad 1/10 di entrambi gli occhi anche ottenuto con correzioni di lenti; i grandi invalidi di guerra, di lavoro e di servizio; i Cavalieri di Vittorio Veneto che abbiano ottenuto il relativo riconoscimento ufficiale mediante provvedimento formale della competente autorita'; i mutilati e gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per causa di guerra ed assimilati, gli inabili, invalidi del lavoro con percentuale di invalidita' non inferiore all'80%; le persone affette da cecita' totale e gli invalidi totali non deambulanti hanno diritto anche alla gratuita' di viaggio per l'accompagnatore; i sordomuti. Ai beneficiari di cui all'ultimo punto del comma precedente verra' rilasciata una tessera speciale con le generalita' del titolare e con la dicitura "valida anche per l'accompagnatore ma solo se viaggia con il titolare". Non hanno diritto alla tessera di libera circolazione i richiedenti che nell'anno precedente a quello della presentazione della domanda hanno realizzato un reddito imponibile ai fini Irpef superiore a L. 14.000.000 (quattordici milioni). Il limite di reddito di cui al comma precedente non si applica per i ciechi e per gli invalidi totali non deambulanti.