la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. La legge regionale 3 giugno 1982,  n.  31,  con  le  successive
modifiche e integrazioni, e' prorogata sino al 31 dicembre 1992.
   2.  Gli  aiuti  previsti  saranno  concessi  nei  limiti  ed  alle
condizioni, modalita' ed importi previsti dall'art. 12 del  Reg.  CEE
2328/91  relativo  al  miglioramento  dell'efficienza delle strutture
agrarie.