la seguente legge: Art. 1. L'art. 1 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: "La regione Abruzzo concede annualmente un contributo di L. 90.000.000 ai massimi organi dell'associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di guerra e dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, operanti nel proprio territorio, per gli scopi previsti dagli statuti delle associazioni stesse, da ripartirsi, con provvedimento della giunta regionale, come segue: L. 40.000.000 all'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra - Comitato regionale dell'Abruzzo - da destinarsi al finanziamento delle attivita' delle proprie sezioni; L. 50.000.000 in parti uguali alle Federazioni Provinciali dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci".