la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art. 1 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 64, e successive
modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:
   "La  regione  Abruzzo  concede  annualmente  un  contributo  di L.
90.000.000 ai massimi organi dell'associazione Nazionale fra Mutilati
ed Invalidi di guerra e  dell'Associazione  Nazionale  Combattenti  e
Reduci, operanti nel proprio territorio, per gli scopi previsti dagli
statuti  delle  associazioni stesse, da ripartirsi, con provvedimento
della giunta regionale, come segue:
    L. 40.000.000 all'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi
di Guerra -  Comitato  regionale  dell'Abruzzo  -  da  destinarsi  al
finanziamento delle attivita' delle proprie sezioni;
    L.  50.000.000  in  parti  uguali  alle  Federazioni  Provinciali
dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci".