(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 25 straord. del 27 dicembre 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Cooperative beneficiarie La regione Abruzzo, al fine di completare il processo di ricapitalizzazione e risanamento della cooperazione agricola, concede contributi in conto capitale ed in conto interessi a favore degli organismi di cui all'art. 1 della legge regionale n. 38/88, con esclusione degli organismi che hanno gia' beneficiato delle provvidenze previste dalla su richiamata legge.