(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  della  regione  Abruzzo  n.  25
straord. del 27 dicembre 1991)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Cooperative beneficiarie
 
   La   regione  Abruzzo,  al  fine  di  completare  il  processo  di
ricapitalizzazione e risanamento della cooperazione agricola, concede
contributi in conto capitale ed in conto  interessi  a  favore  degli
organismi  di  cui  all'art.  1  della  legge regionale n. 38/88, con
esclusione  degli  organismi  che  hanno   gia'   beneficiato   delle
provvidenze previste dalla su richiamata legge.