IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il 1 comma dell'art. 1 (Generalita') della Legge regionale 9 settembre 1983, n. 61, viene modificato come segue: "La costruzione e l'esercizio di sistemi di trasporto attuato a mezzo di impianti a fune sono soggetti a concessione".