IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il 1› comma dell'art. 1  (Generalita')  della  Legge  regionale  9
settembre 1983, n. 61, viene modificato come segue:
   "La  costruzione  e  l'esercizio di sistemi di trasporto attuato a
mezzo di impianti a fune sono soggetti a concessione".