IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il secondo comma dell'art. 32 della legge  regionale  9  settembre
1983, n. 61, e successive modificazioni e integrazioni, e' modificato
come segue:
   "E'  ammesso  l'esercizio  delle  piste di discesa gia' esistenti,
anche  in  difetto  dei  requisiti  di  legge,   fino   al   rilascio
dell'autorizzazione  regionale. Tale esercizio avra' comunque termine
entro il 30 giugno 1992".