IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il secondo comma dell'art. 32 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 61, e successive modificazioni e integrazioni, e' modificato come segue: "E' ammesso l'esercizio delle piste di discesa gia' esistenti, anche in difetto dei requisiti di legge, fino al rilascio dell'autorizzazione regionale. Tale esercizio avra' comunque termine entro il 30 giugno 1992".