IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
         SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  presente  legge,  al  fine  di  realizzare  sul territorio
regionale un corretto rapporto uomo-animale e di tutelare  la  salute
pubblica  e l'ambiente, disciplina la tutela delle condizioni di vita
degli animali da affezione,  promuove  la  protezione  degli  stessi,
l'educazione  al  rispetto,  gli  interventi per la prevenzione ed il
controllo del randagismo anche nei confronti dei gatti in liberta', e
istituisce l'anagrafe canina.
   2. Sono disciplinati altresi'  il  trasporto,  la  detenzione,  la
sterilizzazione, la prevenzione delle malattie proprie delle specie e
di quelle trasmissibili agli altri animali ed all'uomo.
   3.  Sono  vietati  spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e
private che comportino maltrattamenti e sevizie degli animali, o  che
siano contrari alla loro attitudine naturale e dignita'.
   4.  Anche  l'animale  morto  o  ucciso  deve  essere  trattato con
rispetto.