IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge, al fine di realizzare sul territorio regionale un corretto rapporto uomo-animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, disciplina la tutela delle condizioni di vita degli animali da affezione, promuove la protezione degli stessi, l'educazione al rispetto, gli interventi per la prevenzione ed il controllo del randagismo anche nei confronti dei gatti in liberta', e istituisce l'anagrafe canina. 2. Sono disciplinati altresi' il trasporto, la detenzione, la sterilizzazione, la prevenzione delle malattie proprie delle specie e di quelle trasmissibili agli altri animali ed all'uomo. 3. Sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie degli animali, o che siano contrari alla loro attitudine naturale e dignita'. 4. Anche l'animale morto o ucciso deve essere trattato con rispetto.