IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. All'art. 1, primo comma,  della  legge  regionale  7  settembre
1981,  n.  20, dopo le parole "scuola dell'obbligo" sono soppresse le
parole "nell'ambito del territorio comunale".
   2. Si  considera  scuolabus  anche  l'automezzo  che,  durante  il
periodo  invernale,  a  causa  di particolari condizioni ambientali e
climatiche, puo' essere utilizzato per trasporto promiscuo.
   3. All'art. 1 della legge n. 20/81 del 7 settembre 1981  eliminare
al terzo rigo: " - per l'anno scolastico 1981-82 - ".