IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. All'art. 1, primo comma, della legge regionale 7 settembre 1981, n. 20, dopo le parole "scuola dell'obbligo" sono soppresse le parole "nell'ambito del territorio comunale". 2. Si considera scuolabus anche l'automezzo che, durante il periodo invernale, a causa di particolari condizioni ambientali e climatiche, puo' essere utilizzato per trasporto promiscuo. 3. All'art. 1 della legge n. 20/81 del 7 settembre 1981 eliminare al terzo rigo: " - per l'anno scolastico 1981-82 - ".