IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per i provvedimenti di attuazione e di aggiornamento dei programmi e delle schede in essi contenuti cofinanziati dalla Comunita' Economica Europea si applicano le procedure di cui all'art. 1 comma 2, della legge regionale 9 gennaio 1989, n. 1. 2. Il parere di cui all'art. 1, comma secondo della legge regionale 1/89 per i provvedimenti attuativi di programmi gia' approvati dal Consiglio Regionale contenenti l'indicazione analitica degli interventi da effettuare deve essere reso entro trenta giorni dalla data dell'arrivo in Commissione. Trascorso tale termine si prescinde dal parere.