IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Per i  provvedimenti  di  attuazione  e  di  aggiornamento  dei
programmi  e  delle  schede  in  essi  contenuti  cofinanziati  dalla
Comunita' Economica Europea si applicano le procedure di cui all'art.
1 comma 2, della legge regionale 9 gennaio 1989, n. 1.
   2.  Il  parere  di  cui  all'art.  1,  comma  secondo  della legge
regionale 1/89  per  i  provvedimenti  attuativi  di  programmi  gia'
approvati  dal Consiglio Regionale contenenti l'indicazione analitica
degli interventi da effettuare deve essere reso entro  trenta  giorni
dalla  data  dell'arrivo  in  Commissione.  Trascorso tale termine si
prescinde dal parere.